Pubblicato il 16/04/2021
Categoria : Giurisprudenza | Sottocategoria : Locazione commerciale
Il legislatore ha riconosciuto
l'eccezionalità della situazione scaturita dal dilagare della pandemia dovuta
al COVID e le gravi ripercussioni che ha comportato. Deve, tuttavia,
sottolinearsi come lo stesso non abbia voluto prevedere una forma di intervento
normativo idonea ad incidere in modo generalizzato sui rapporti locatizi di
natura privata, ma anzi, al contrario, prevedendo forma di sgravi fiscali, da
un lato ha declinato forme di intervento diretto nei rapporti tra privati e,
dall'altro, ha indirettamente confermato la perdurante validità ed efficacia
dei vincoli, rimettendo all'eventuale volontà delle parti, ogni eventuale
possibilità di modifica.
Ciò in previsione del periodo di
difficile ripresa dello stesso mercato degli affitti, che potrebbe ex se
spingere i locatari all'eventuale revisione al ribasso degli accordi.
Nella fattispecie in esame tenuto
conto che la giustificazione del ritardo nei pagamenti, prevista
normativamente ex art. 91, comma 6 bis, D.L. n. 18
del 2020, si applicava solo ai mesi marzo/giugno 2020 e che era comunque
decorso un notevole lasso di tempo, si riteneva, a fronte di un'acclarata
morosità ed in mancanza di un'opposizione fondata su prova scritta, di disporre
il rilascio dell'immobile in applicazione dell'art.
665 cpc, dando atto che non sussistono gravi ragioni in contrario.
(Tribunale di Roma, Sez. VI, Ordinanza del 16 dicembre 2020).