Pubblicato il 01/05/2021
Garanzia per i vizi dell'immobile venduto - Applicazione dell'art. 1490 c.c. - Riconoscimento dei vizi da parte del venditore
Categoria : Giurisprudenza |
Sottocategoria : Diritto immobiliare
Nel caso in cui venga fatta valere nei confronti del venditore la garanzia di cui all'art
1490 c.c. per i vizi dell'immobile oggetto di compravendita chiedendo che sia accertato l'inadempimento del venditore rispetto alla obbligazione assunta, la presenza di vizi e difformità rispetto al documento allegato al contratto, e la condanna del venditore al pagamento della somma necessaria per eliminare detti vizi, ci si avvale della azione risarcitoria di cui all'art.
1494 cc. Infatti, ai sensi dell'art
1490 c.c. "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore". (Tribunale Civile di Milano, sent. 16 aprile 2014 n. 5092).