Pubblicato il 01/05/2021
Categoria : Giurisprudenza | Sottocategoria : Responsabilità professionale
La responsabilità professionale dell'Avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza professionale media esigibile ex art. 1176 c.c., da commisurare all'attività svolta, ma non potendo il professionista garantire l'esito favorevole del giudizio auspicato dal cliente, il danno derivante da sue eventuali omissioni o negligenze in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. In particolare, trattandosi di attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno. (Tribunale Civile di Roma, Sez XIII, n. 2867 del 17 febbraio 2021).