Giurisprudenza

Pubblicato il 01/05/2021

Scioglimento della comunione ereditaria - Omesso deposito della documentazione ipocatastale - Improcedibilità della domanda -

Categoria : Giurisprudenza | Sottocategoria : Diritto delle successioni


Scioglimento della comunione ereditaria - Omesso deposito della documentazione ipocatastale - Improcedibilità della domanda -

La domanda di scioglimento della comunione ereditaria deve essere dichiarata improcedibile nel caso in cui le parti non abbiano provveduto a depositare, entro il secondo termine di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la documentazione ipocatastale (in particolare, iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione; iscrizioni e trascrizioni contro i successori dalla data di apertura della successione a quella di trascrizione della domanda di divisione), indispensabile per accertare l'effettiva titolarità dei beni rientranti nella massa ereditaria e per procedere allo scioglimento della stessa, non essendo a tal fine sufficiente depositare la sola dichiarazione di successione, che ha rilevanza meramente fiscale, stante il frequente non aggiornamento degli stessi. (Trib. Civile Nocera inferiore,  Sent. n. 400 del 23 febbraio 2021)




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