Giurisprudenza

Pubblicato il 01/05/2021

Difformità e vizi dell’opera - Rovina e difetti di cose immobili - Azione di responsabilità - Da parte dell’acquirente nei confronti del venditore - art. 1669 c.c.

Categoria : Giurisprudenza | Sottocategoria : Diritto immobiliare


 Difformità e vizi dell’opera - Rovina e difetti di cose immobili - Azione di responsabilità - Da parte dell’acquirente nei confronti del venditore - art. 1669 c.c.

La azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'articolo 1669 del codice civile, può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso a una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva. (Cassazione Civile, Sent. n. 29870 del 2019)


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