Pubblicato il 01/05/2021
Categoria : Giurisprudenza | Sottocategoria : Diritto immobiliare
La azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'articolo 1669 del codice civile, può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso a una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva. (Cassazione Civile, Sent. n. 29870 del 2019)