Pubblicato il 16/04/2021
Categoria : Giurisprudenza | Sottocategoria : Locazione commerciale
Qualora l'immobile locato venga a versare, anche se non per colpa del locatore, in condizioni tali da non consentire il normale godimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale, il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero canone, se non può validamente opporre l'eccezione di inadempimento, ha comunque diritto ad ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell'utilità che il conduttore consegue, a causa dei limiti esistenti al pieno godimento del bene contrattualmente previsto.
Tale riduzione
costituisce specifica applicazione di un principio generale che presiede la disciplina
delle locazioni, quello della sinallagmaticità fra godimento e corrispettivo,
per cui ove quel godimento non è attuabile secondo le previsioni contrattuali
il conduttore è abilitato a pretendere una riduzione del relativo corrispettivo
e finanche legittimato alla risoluzione del rapporto (Tribunale di Milano, Sez.
Civile, Ordinanza del 29 settembre 2020).