Pubblicato il 01/05/2021
Categoria : Giurisprudenza | Sottocategoria : Responsabilità professionale
In tema di contratto d’opera intellettuale, il problema tecnico di speciale difficoltà di cui all’art. 2236 cod. civ., in base al quale la responsabilità del professionista è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, ricomprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l’esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza. Nel campo medico essa non è identificabile con la mera complicanza, la quale ben può ricorrere in intervento di natura routinaria, salvo la prova da parte del sanitario della presenza del problema tecnico di speciale difficoltà. (Cassazione Civile, Ordinanza n. 25876 del 16 novembre 2020)
Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|| n. 25876